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Modifica Put. La replica di Longobardi: “Condivisione con comuni e territorio”

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Marcello Coppola Consulting

Gentilissima Redazione, sono particolarmente contento del dibattito ospitato sulla Vostra autorevole testata relativamente alla mia Proposta di legge regionale per la Modifica del P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale).
Si tratta di un tema cruciale per la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e i Monti Lattari, con una legge regionale che a 30 anni dalla sua entrata in vigore (nr. 35 del 1987) necessita di essere adeguata alla modernità. Adeguare non significa ridurre la tutela di ambiente, paesaggio e natura, come ho ripetutamente spiegato e come ribadisco tuttora.
In particolare in uno degli interventi che ospitate si parla di una presunta mancata condivisione nel percorso compiuto per arrivare alla presentazione della mia proposta di legge. Nulla di più sbagliato e non veritiero.
Ho iniziato a raccogliere, a luglio 2016, le richieste di Sindaci, associazioni, operatori del territorio, sull’assoluta necessità di rivedere il PUT. Da settembre a ottobre 2016, prima di depositare in Consiglio Regionale la mia proposta di modifica, ho tenuto numerose riunioni presso i Comuni della Penisola e dell’area. Alle stesse hanno preso parte Sindaci, Assessori, responsabili degli uffici tecnici. Incontri e riunioni tecniche sono culminate in un convegno-dibattito, svoltosi a Castellammare di Stabia il 28 ottobre 2016 al quale hanno preso parte tutti i Sindaci dell’area interessata e dove è intervenuto il Vicepresidente della Giunta regionale, On. Fulvio Bonavitacola, che ha la delega all’urbanistica.
La scelta di modificare il Put, a 30 anni esatti dalla sua entrata in vigore, è stata non solo pienamente condivisa dal territorio e dai principali protagonisti istituzionali, ma è stata frutto della raccolta di proposte e idee che ho messo insieme ascoltando le Amministrazioni locali, gli esperti di settori, i tecnici della materia.
Quanto poi alla presunta idea di trasformare la Penisola in enorme autogrill la trovo a dir poco strumentale e capziosa. Così come non si comprende la polemica sui trasporti (gomma, ferro, ecc) visto che il Put è strumento di programmazione urbanistica e non certo della mobilità, che naturalmente è tema e problema da affrontare ma non in fase di modifica normativa del Piano Urbanistico Territoriale.
Da un’attenta analisi degli articoli che nella mia proposta di legge regionale si modificano (e che sono solo una parte dell’intero articolato del Put tuttora in vigore, circa un terzo sui 36 totali) non vi è traccia alcuna di nuove costruzioni, nuovo cemento o dello stravolgimento del paesaggio e del territorio. Che in Penisola Sorrentina come in Costiera Amalfitana e sui Monti Lattari vanno assolutamente tutelati e protetti e che infatti nella mia proposta non vengono minimamente interessati.
Piuttosto la mia proposta contiene puntuali modifiche su vincoli che a 30 di distanza sono a dir poco desueti e necessitano di essere adeguati ai tempi. In particolare, ecco alcuni dei punti-salienti:
1. (modifiche all’art. 5): si chiariscono gli interventi di recupero e ammodernamento del patrimonio edilizio esistente, senza consumo di suolo, ammessi anche nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al P.U.T.
2. (modifiche agli artt. 9 e 10): si introducono alcune precisazioni per evitare vecchi equivoci interpretativi in ordine alla determinazione del fabbisogno consentito. Inoltre si è ritenuto opportuno chiarire, anche in virtù delle evoluzioni della normativa edilizia statale (art.23-ter D.P.R. 380/01), che è da considerarsi indifferente il passaggio tra differenti categorie d’uso di tipo terziario ovvero privo di rilevanza urbanistica.
3. (abrogazione dell’art. 11): si adegua l’obbligo di reperimento delle quantità minime di superfici da destinare ad attrezzature pubbliche che si sono rivelate alquanto sovradimensionate rispetto alle reali necessità dell’area del PUT e hanno sempre comportato grosse difficoltà pianificatorie per i Comuni.
4. (modifiche all’art. 15): la viabilità esistente potrà essere, senza incertezze, adeguata alle norme di sicurezza stradale moderne, così come le strutture portuali e gli approdi esistenti devono poter essere adeguatamente ammodernati con idonee opere di difesa e di miglioramento funzionale.
5. (modifiche all’art. 21): vengono fugate le incertezze sulle opportunità che le strutture ricettive, ai fini della loro competitività e sopravvivenza, possano avere a disposizione per qualificare la propria offerta e i propri servizi, introducendo la facoltà di realizzare specifiche innovazioni ed elementi volti proprio a riqualificazione tale ricettività.
6. (modifiche all’art. 22): si introducono precisazioni per la progettazione della viabilità minore ovvero per il suo adeguamento e messa in sicurezza, eliminando la rigida limitazione della sezione stradale a tre metri, in favore di una sezione più ancorata alla normativa di settore di riferimento (codice della strada) e che quindi consenta più adeguati requisiti di sicurezza per la circolazione.
7. (modifiche all’art. 26): si ammoderna finalmente la disciplina sui materiali da costruzione ai fini paesaggistici in modo da valorizzare le nuove tecnologie, le quali oggi garantiscono elevate prestazioni e risultati ottimali in termini d’integrazione ed inserimento nel contesto. E’ insensato continuato bandire determinati tipi di materiali, bensì ciò che conta è la prestazione paesaggistica che essi debbono garantire.
8. (modifiche ed integrazioni dagli articoli 27 al 34): Le definizioni degli interventi edilizi contemplati dal P.U.T. sono aggiornati e allineati alla disciplina statale del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), compreso il mutamento d’uso non urbanisticamente rilevante (art. 23-ter D.P.R. 380/01). Per esempio: la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, comprensiva dell’indispensabile adeguamento sismico-strutturale ove necessario, non può essere appannaggio solo di alcuni edifici in ragione della loro fortunata ubicazione di zona. Abbiamo così integrato nella disciplina del nuovo P.U.T. il recupero e la riqualificazione del costruito e della sostenibilità dell’attività edilizia».

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